Dopo aver visto nei dettagli quanto sia importante il montascale mobile per i soggetti totalmente non deambulanti, e quanto faciliti la possibilità di fornire il servizio o meglio la fornitura dell’ausilio a più persone (in caso di cambio di abitazione, di dismissione di esigenza specifica…) in quanto se l’ausilio è stato fornito dalla ASL questa può utilizzarlo nuovamente per un ulteriore paziente che ne faccia domanda, analizziamo cosa succede nel caso della disinstallazione degli impianti fissi nei condomini. Esiste infatti una normativa per i condomini per quanto riguarda i montascale per disabili.
Come avviene la disinistallazione
Da qualche anno esiste in Italia una normativa (legge n. 67 del 1 marzo 2006) che vieta le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità. Questo significa che una persona con disabilità che viene discriminata può agire nei confronti del soggetto discriminante per chiedere la rimozione della discriminazione e il risarcimento dei danni.
Il condominio nella sua globailità deve quindi sapere che la presenza di barriere architettoniche nelle sue parti comuni potrebbe impedire a una persona esterna di visitare un amico o un parente residente nel condominio. L’inaccessibilità delle parti comuni che impedisce a una persona esterna di far visita ad un condomino potrebbe configurare quindi una condotta discriminatoria imputabile al condominio nella sua globalità. Ecco perciò anche di fronte al totale accordo di tutti i condomini sulla disinstallazione del servoscala, pur non ponendosi alcuna questione condominiale interna, occorre avere la consapevolezza che tale rimozione potrebbe di fatto danneggiare altri soggetti esterni al condominio e questi quindi potrebbero richiedere danni ed obbligare alla reinstallazione dell’impianto tolto.